CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
FERGO Armaturen GmbH – Blindeisenweg 31 – 41468 Neuss
Per tutte le offerte, le vendite e le consegne si applicano esclusivamente le nostre “Condizioni generali di vendita e consegna” riportate di seguito, nella versione più recente.
I. Offerta e conclusione del contratto
Le offerte del venditore sono sempre soggette a modifiche e valgono esclusivamente per l’ambito specificato. I contratti si perfezionano solo con la conferma d’ordine scritta. Lo stesso vale per altri accordi, anche se stipulati successivamente. A integrazione delle presenti condizioni di vendita si applicano gli Incoterms in vigore al momento della conclusione del contratto. Qualora l’acquirente fornisca disegni o campioni di qualità, egli garantisce al venditore che il loro utilizzo non violi alcun diritto di terzi. Il venditore non è responsabile per i disegni o i campioni forniti dall’acquirente. I campioni del venditore hanno solo valore indicativo.
II. Determinazione dei prezzi
Salvo diversa conferma espressa, i prezzi non includono l’IVA. Tale imposta verrà eventualmente addebitata separatamente all’aliquota prevista dalla legge in vigore al momento dell’adempimento delle prestazioni. L’acquirente è tenuto a sostenere i dazi doganali, nonché le imposte e le tasse applicabili al di fuori della Germania. I prezzi espressi in valute diverse da quella tedesca si basano sul tasso medio ufficiale di cambio dell’euro rispetto alla valuta estera in questione, quotato alla Borsa dei cambi di Francoforte alla data dell’ultima offerta del venditore. Qualora tale tasso dovesse variare nel periodo compreso tra la data di tale offerta e la ricezione del pagamento da parte del venditore, il prezzo subirà una modifica corrispondente. In assenza di un’offerta da parte del venditore, per il tasso di cambio fa fede la data della conferma d’ordine del venditore. I prezzi concordati si basano sui costi attuali delle materie prime e dei materiali di consumo, sui salari e sui noli previsti dai contratti collettivi tedeschi, sui tassi di cambio e sui dazi doganali e, salvo diverso accordo scritto, si intendono al netto delle spese di carico e imballaggio. Qualora tali costi subiscano variazioni, il venditore si riserva il diritto di ridefinire i prezzi in misura proporzionale agli aumenti dei costi verificatisi, nel rispetto dei principi di equa discrezionalità. I costi aggiuntivi derivanti da successive modifiche dell’ordine non imputabili al venditore sono a carico dell’acquirente.
III. Contenuto della fornituraIII.
Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller technischen und sonstigen Einzelheiten des Auftrages sowie der Beibringung etwa erforderlicher ausländischer Importlizenzen bzw. der Vorlage des vertragsgemäßen Akkreditivs. Kommt der Käufer seinen Vertragsverpflichtungen nicht nach, ist der Verkäufer nicht an die Einhaltung der vereinbarten Fristen gebunden. Bei Abschlüssen für die Lieferung einer noch unbestimmten Menge innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bleibt für jeden Abruf Vereinbarung über Menge und Lieferzeit vorbehalten. Die Lieferzeit ist gewahrt, wenn die Ware bis zum Ablauf der Frist das Lieferwerk verlassen hat bzw. bei vom Verkäufer nicht verschuldeter Verhinderung des Versandes im Lieferwerk lieferbereit steht. Der Verkäufer kann die Lieferung aufschieben bzw. ganz oder teilweise aufheben, wenn die Durchführung des Betriebes oder des Versandes durch Gründe behindert oder unmöglich gemacht wird, die der Verkäufer auch mit zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden kann, z.B. durch Streik, Aussperrung, Versandbehinderung im eigenen Betrieb oder bei Lieferanten des Verkäufers, Bruch, Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffmangel oder andere Eingriffe höherer Gewalt jeder Art. Bei mangelnder Selbstbelieferung wird der Verkäufer frei, wenn er ein entsprechendes (kongruentes) Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und von seinem Vorlieferanten vertragswidrig nicht
o la consegna sia avvenuta in ritardo. Qualora il venditore sia in mora con la consegna per colpa propria, l’acquirente può fissare un termine ragionevole e, scaduto tale termine, recedere dal contratto, nella misura in cui esso non sia ancora stato adempiuto. Se l’adempimento parziale non presenta alcun interesse per l’acquirente, questi può recedere dall’intero contratto. Ulteriori diritti, ovvero le richieste di risarcimento danni, sono disciplinati dal punto IX, con la precisazione che il venditore risponde anche dei danni causati dal ritardo per grave negligenza, nella misura in cui tali danni siano tipici e prevedibili.
IV. Acquisizione
Se la merce viene controllata dall’acquirente prima della spedizione, essa si considera consegnata secondo le condizioni concordate. Qualora la merce pronta per la consegna venga immagazzinata a disposizione dell’acquirente per motivi a lui imputabili, la fattura potrà essere emessa immediatamente e potrà essere richiesto il pagamento. La merce viene quindi immagazzinata a spese e a rischio dell’acquirente. Ciò non pregiudica il diritto del venditore di esigere il ritiro della merce.
V. Spedizione
La spedizione avviene – anche in caso di consegna franco destino – a rischio dell’acquirente. Le assicurazioni sul trasporto e di altro tipo vengono stipulate solo su richiesta e sono a carico dell’acquirente. Qualora la spedizione non possa essere effettuata alle condizioni concordate, essa avverrà alle migliori condizioni possibili, a discrezione del venditore. I costi relativi a eventuali coperture protettive o imballaggi utilizzati sono a carico dell’acquirente.
VI. Calcolo e pagamento
In caso di superamento dei termini di scadenza concordati, il venditore ha almeno il diritto di esigere dall’acquirente interessi di mora pari al 3% in più rispetto ai tassi Lombard della Deutsche Bundesbank, in vigore di volta in volta. Il venditore ha il diritto di applicare l’IVA in vigore di volta in volta a tutti gli importi che può addebitare all’acquirente. Il venditore non è tenuto ad accettare cambiali. In caso di accettazione, le spese sono a carico dell’acquirente. Il pagamento si considera effettuato solo quando, in caso di cambiali, queste siano state incassate o la banca dell’acquirente abbia effettivamente pagato l’assegno. La compensazione da parte dell’acquirente è ammessa solo con una controprestazione dell’acquirente accertata con sentenza passata in giudicato o non contestata dal venditore. Solo le contropretese riconosciute dal venditore – anche derivanti da reclami per vizi – autorizzano l’acquirente a trattenere i pagamenti dovuti. Nel caso in cui sorgano dubbi fondati sulla solvibilità dell’acquirente, il venditore può subordinare l’ulteriore fornitura alla costituzione di garanzie.
VII. Riserva di proprietà
Il venditore si riserva la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura o da precedenti contratti tra le parti. L’acquirente non è autorizzato a costituire in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà né a cederla a titolo di garanzia. Eventuali pignoramenti da parte di altri creditori devono essere immediatamente comunicati al venditore. Fintantoché l’acquirente non sia in mora, egli è autorizzato a trasformare e a rivendere la merce nell’ambito della normale attività commerciale. La riserva di proprietà si estende anche ai nuovi beni risultanti dalla lavorazione. In caso di unione o miscelazione con beni non appartenenti al venditore, quest’ultimo acquisisce la comproprietà. L’acquirente cede sin d’ora al venditore i crediti derivanti dalla rivendita, indipendentemente dal fatto che la merce soggetta a riserva di proprietà venga rivenduta tal quale o dopo la lavorazione e che sia rivenduta a uno o più acquirenti. I crediti ceduti fungono da garanzia a favore del venditore per un importo pari al valore della merce soggetta a riserva di proprietà venduta in ciascun caso. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga venduta dall’acquirente insieme ad altre merci non appartenenti al venditore, sia senza che dopo la trasformazione, la cessione del credito relativo al prezzo di acquisto si applica solo per un importo pari al valore della merce soggetta a riserva di proprietà.
L’acquirente si impegna a comunicare al venditore, su richiesta, i nomi dei terzi debitori e gli importi dei crediti. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente, il venditore ha il diritto di informare il terzo debitore della cessione e di far valere il credito ceduto. Nel caso in cui i suoi diritti relativi al prezzo di acquisto siano messi a rischio, al venditore è consentito il diritto di ritiro immediato della merce soggetta a riserva di proprietà. Su richiesta dell’acquirente, il venditore è tenuto a svincolare, a sua discrezione, parte delle garanzie qualora il valore delle garanzie a favore del venditore superi di oltre il 20% l’ammontare dei suoi crediti. Eventuali costi derivanti da interventi sono a carico dell’acquirente.
VIII. Garanzia
L’acquirente è tenuto a verificare immediatamente dopo il ricevimento della consegna la completezza e la correttezza della merce e, se del caso, a presentare reclamo per iscritto non appena ne abbia constatato l’inesattezza. Qualora l’acquirente ometta di presentare reclamo, la consegna si considera accettata. Le caratteristiche della merce che siano state verificate prima della spedizione dall’acquirente o da un terzo da lui incaricato e non siano state oggetto di reclamo, non potranno più essere contestate in un secondo momento. Una volta che la merce sia stata rivenduta, lavorata o installata, non potranno più essere contestati i difetti rilevabili immediatamente al momento del ricevimento della merce. I diritti derivanti da eventuali difetti nella fornitura possono riferirsi solo alle singole parti difettose. A tale riguardo, le consegne sono considerate prestazioni divisibili. La durata della garanzia per macchine, apparecchi, ecc. è di 6 mesi, di 3 mesi in caso di funzionamento a turni multipli, calcolata in entrambi i casi a partire dalla data di consegna. Non viene assunta alcuna garanzia per gli articoli soggetti a usura meccanica continua o per la merce usata. In caso di vizi di cui sia dimostrabile la responsabilità del venditore, a discrezione del venditore stesso, verrà fornita gratuitamente merce priva di vizi franco fabbrica entro un termine ragionevole oppure, previa restituzione in porto franco, verrà provveduto gratuitamente all’eliminazione dei vizi nell’ambito degli obblighi contrattuali assunti, nel rispetto dei principi di equo giudizio. L’obbligo di garanzia del venditore decade qualora l’acquirente non abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali essenziali, in particolare agli obblighi di segnalazione dei difetti e di pagamento. Qualora, nell’esercizio dell’obbligo di garanzia, venga eseguita una riparazione, il termine di garanzia relativo alla parte interessata viene sospeso per la durata dei lavori di riparazione. Per il resto, anche a tali riparazioni si applicano le condizioni di cui sopra. In caso di controversie relative alla garanzia di determinate caratteristiche della merce, la decisione spetta esclusivamente a un perito neutrale designato dal venditore. Gli eventuali campioni da prelevare devono essere prelevati, per quanto possibile, congiuntamente. I costi dell’esame o della perizia sono a carico della parte soccombente.
IX. Ambito di responsabilità
Sono escluse tutte le altre pretese dell’acquirente che vadano oltre quelle concordate nelle presenti condizioni di vendita, in particolare quelle relative al risarcimento di danni di qualsiasi natura, sia che derivino dalla garanzia o da qualsiasi altro fondamento giuridico – compresa la responsabilità extracontrattuale. La suddetta limitazione di responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte del venditore o dei suoi dirigenti e ausiliari, nonché in caso di mancato rispetto delle caratteristiche garantite, nella misura in cui l’acquirente dovesse essere tutelato proprio contro danni del tipo verificatosi. La responsabilità che ne deriva è limitata al risarcimento del danno tipico e prevedibile. Tutti i diritti dell’acquirente nei confronti del venditore si estinguono al più tardi sei mesi dopo il ricevimento della merce da parte dell’acquirente, salvo che la legge o il contratto non prevedano termini di prescrizione più brevi.
X. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per la consegna è la sede dello stabilimento di produzione e, per il pagamento, la sede del venditore. Neuss, ovvero la sede del fornitore del venditore, costituisce il foro competente esclusivo. Il
Il venditore ha il diritto di intentare un’azione legale contro l’acquirente anche dinanzi al foro competente per la sede legale dell’acquirente. Per gli ordini dall’estero è espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Il testo in lingua tedesca delle presenti condizioni generali di contratto è giuridicamente vincolante. A integrazione delle presenti condizioni di vendita si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; le disposizioni del Codice civile (BGB), del Codice commerciale (HGB) e del Codice di procedura civile (ZPO) prevalgono su altre norme giuridiche tedesche. Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni di vendita fa fede il testo in lingua tedesca. Eventuali disposizioni divergenti dalle presenti condizioni di vendita, in particolare le condizioni commerciali dell’acquirente, diventano efficaci solo previa espressa conferma scritta da parte del venditore. La semplice accettazione dell’ordine da parte del venditore non può in alcun caso costituire un’accettazione delle condizioni commerciali dell’acquirente. Al più tardi nel momento in cui la merce passa in possesso dell’acquirente o l’acquirente si avvale delle prestazioni del venditore, le presenti condizioni di vendita si considerano accettate dall’acquirente anche senza la sua espressa conferma.
XI. Varie
Qualora una delle disposizioni delle presenti condizioni dovesse risultare invalida, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
